Codice stradale e bici elettriche

Norme di circolazione per bici elettriche a pedalata assistita

Nella seduta tenutasi a Strasburgo dal 4 all'8 febbraio 1999, il Parlamento europeo ha adottato un emendamento alla direttiva 92/61/CEE che definisce lo status delle EPAC, biciclette a pedalata assistita elettricamente. Queste sono ritenute vere e proprie biciclette (velocipedi), esenti quindi dai vincoli di omologazione previsti per le due ruote a motore. Nel punto h) dello stesso articolo vengono precisati ulteriormente gli elementi di classificazione delle biciclette a pedalata assistita, che possono essere dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW, e la cui alimentazione è progressivamente ridotta, e infine interrotta, quando il veicolo raggiunge i 25 km/h, o prima, se il ciclista smette di pedalare. Sul territorio nazionale, ai sensi del Codice della Strada, le bici elettriche a pedalata assistita sono definibili come velocipedi e, come tali, non devono essere immatricolati con il conseguente rilascio di un documento di circolazione. Per poterli condurre non è necessario aver conseguito una patente di guida, non è richiesta la maggiore età, non è obbligatoria la copertura assicurativa, né è richiesto, durante la marcia, l’uso del casco protettivo, rif. art.50 codice della strada. La legge non impedisce di installare dispositivo con acceleratore che ne consente l'uso senza la necessità di pedalare, in determinati casi. Tale impiego è consentito dalla legge solo all'interno di aree private, come ad esempio aree interne a capannoni industriali, parchi e giardini privati, saloni fiera, ecc. Sono quindi escluse le vie di pubblico accesso e dove è prevista la normale circolazione stradale.
La Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 Febbraio 2003, Legge del 3 febbraio 2003, n.14, riporta le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' Europea (obblighi conseguenti alla adesione ad una Legge Comunitaria del 2002).
L'art 24. (che modifica l'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e che si riferisce al nuovo codice della strada) riporta al comma 1 quanto segue:
"1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o piu' ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresi' considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione e' progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare".