Norme di circolazione per bici elettriche a pedalata assistita
Nella seduta tenutasi a Strasburgo dal 4 all'8 febbraio 1999, il
Parlamento europeo ha adottato un emendamento alla direttiva 92/61/CEE che
definisce lo status delle EPAC, biciclette a pedalata assistita
elettricamente. Queste sono ritenute vere e proprie biciclette
(velocipedi), esenti
quindi dai vincoli di omologazione previsti per le due ruote a motore. Nel
punto h) dello stesso articolo vengono precisati ulteriormente gli
elementi di classificazione delle biciclette a pedalata assistita, che
possono essere dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza
nominale continua massima di 0,25 kW, e la cui alimentazione è
progressivamente ridotta, e infine interrotta, quando il veicolo raggiunge i
25 km/h, o prima, se il ciclista smette di pedalare. Sul territorio
nazionale, ai sensi del Codice della Strada, le bici elettriche a pedalata
assistita sono definibili come
velocipedi e, come tali, non devono essere immatricolati con il
conseguente rilascio di un documento di circolazione. Per poterli condurre
non è necessario aver conseguito una patente di guida, non è richiesta la
maggiore età, non è obbligatoria la copertura assicurativa, né è
richiesto, durante la marcia, l’uso del casco protettivo, rif. art.50
codice della strada. La legge non impedisce di installare dispositivo con
acceleratore che ne consente l'uso senza la necessità di pedalare, in
determinati casi. Tale impiego è consentito dalla legge solo all'interno
di aree private, come ad esempio aree interne a capannoni industriali,
parchi e giardini privati, saloni fiera, ecc. Sono quindi escluse le vie
di pubblico accesso e dove è prevista la normale circolazione stradale.
La Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 Febbraio 2003, Legge del 3 febbraio 2003, n.14,
riporta le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alla Comunita' Europea (obblighi conseguenti alla adesione ad
una Legge Comunitaria
del 2002). L'art 24.
(che modifica l'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e che si riferisce al nuovo codice della strada) riporta al comma 1 quanto
segue:
"1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o piu' ruote funzionanti a
propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi
dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono
altresi' considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate
di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima
di 0,25 KW la cui alimentazione e' progressivamente ridotta ed infine
interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista
smette di pedalare". |